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E’ PROPRIO NECESSARIO PAGARE L’IRPEF NEI CONCORSI A PREMI?

Chi organizza un concorso a premi, come è ben noto, deve pagare il 25% di IRPEF sui premi previsti dal regolamento.

Si tratta di una tassa di importo significativo che aumenta di molto il budget totale.

 

È proprio necessario pagarla? Ci piacerebbe potervi dire che esistono delle scappatoie ma, purtroppo, non è così.

Si tratta di imposte dirette che spetterebbero non a chi organizza il concorso ma a chi vince il premio, perché ne ricava un “arricchimento”. Di conseguenza lo Stato ritiene che i premi accrescano il reddito e quindi che debbano essere pagate le relative imposte.

Anziché al vincitore, però, queste tasse vengono chieste alla società promotrice.

 

La società che organizza un concorso a premi è infatti tenuta ad assumersi gli obblighi del “sostituto d’imposta“ e quindi è lei ad essere obbligata al pagamento delle imposte in luogo dei destinatari dei premi.


   

La legge prevede però per il promotore il “diritto di rivalsa” sul consumatore, cioè in qualche modo la possibilità di farsi ridare questi importi. Infatti chi organizza un concorso potrebbe:

a)    Chiedere al vincitore il rimborso della ritenuta prima di consegnargli il premio

b)    Prevedere nel regolamento un premio sostitutivo il cui valore sia pari alla differenza tra il premio originario e la ritenuta versata. È necessario un esempio. Se il premio previsto è una moto che vale 10.000 euro, e quindi va versata una ritenuta da € 2.500 (il25%) il promotore può prevedere come premio alternativo un diverso veicolo che ne vale 7.500 (cioè € 10.000 meno il 25%)

Come è evidente si tratta di procedure fortemente sgradevoli per il consumatore, che probabilmente verrebbero fortemente attaccate sui social networks. Infatti è estremamente raro che vengano utilizzati e chi organizza un concorso si limita a mettere a budget il 25% di imposte che verserà direttamente, indicando con chiarezza nel regolamento che “non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73”.

Qualora i destinatari del concorso siano i dipendenti del promotore la rivalsa è invece obbligatoria e dovrà essere effettuata con la specifica ritenuta prevista per la categoria cui appartiene il singolo dipendente.

Non ci sono quindi particolari scappatoie al pagamento di questa imposta, specie da quando tutti i concorsi sono caricati su piattaforma elettronica e la Guardia Di Finanza ha quindi una facoltà di controllo semplice e approfondita.

 

Per completezza sull’argomento inseriamo tre precisazioni di natura tecnica:

1)    qualora il premio non sia stato assegnato e debba quindi essere devoluto alla ONLUS non va effettuato alcun versamento a titolo di IRPEF.

2)     L’Irpef va calcolato sul valore normale del bene, cioè il prezzo al netto dell’IVA a cui è normalmente acquistabile in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione. Tale valore, pertanto, varierà a seconda che la cessione venga effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante.

3)     La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo a quello di assegnazione

 

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